Green pass per i lavoratori

Green pass, licenziamenti, no-vax, obbligo vaccinale: temi scottanti e soprattutto confusi.

Introdurre il vaccino obbligatorio per i dipendenti oppure no? E intanto le aziende possono sospendere dal lavoro o licenziare i non vaccinati?

Una situazione non semplice,  che tiene banco ormai da mesi ma che non ha ancora una soluzione chiara e univoca.

Attualmente infatti l’unico obbligo di vaccinarsi imposto dalla legge è quello previsto dal D.l. 1° aprile 2021 numero 44 riguardante il personale sanitario.

Obbligo vaccinale:  il Decreto-legge 44/2021

Il Decreto-legge numero 44/2021, con cui si è previsto l’obbligo del vaccino per:

  • Esercenti professioni sanitarie;
  • Operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, nonché in farmacie, parafarmacie e studi professionali;

Ad oggi alcuna normativa che imponga in maniera diretta l’obbligo di vaccinarsi per tutti i lavoratori dipendenti.

Per la dottrina giuridica, il pensiero più diffuso è quello che fa capo  all’articolo 2087 del Codice civile, che riguarda l’obbligo da parte dell’azienda di tutelare l’integrità fisica e morale del dipendente, e che conseguentemente ritiene giustificato sospendere dal lavoro e dalla retribuzione i non vaccinati.

Tesi che validi sostegni nella   norma del Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che dispone, su parere del medico competente, la messa a disposizione di vaccini per i lavoratori che non siano già immuni all’agente biologico.

Articolo 2087 Codice civile

Tra gli obblighi del datore di lavoro rientra in generale la tutela dell’integrità fisica e morale del dipendente. A stabilirlo l’articolo 2087 Codice civile in base al quale, si legge nel testo:

“l’imprenditore tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro

Il Decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81, Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede all’articolo 279, che recita:

“Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

1.La messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente”.

Il ruolo del medico competente

green passIl medico competente è l’unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei dipendenti.

L’azienda non può pertanto acquisire, nemmeno con il consenso degli interessati, i nomi di coloro che sono vaccinati o la copia delle certificazioni vaccinali (Green pass).

Il Garante della Privacy sottolinea che soltanto il medico competente può

“trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica”.

L’azienda, dal canto suo,  invece  deve

“limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore”.

Idoneità del lavoratore non vaccinato

Una  volta effettuate le visite,  il medico esprime per iscritto (con copia al datore di lavoro ed all’interessato) il proprio giudizio di idoneità alla mansione.

Questo può essere di:

  • Idoneità totale o parziale, permanente o temporanea (eventualmente prescrivendo limitazioni o altri accorgimenti);
  • Inidoneità temporanea o permanente alla mansione.

Nella seconda ipotesi l’azienda è tenuta ad assegnare al lavoratore attività:

  • Equivalenti alla mansione precedente;
  • In alternativa (a seguito dell’assenza di mansioni equivalenti) è consentito assegnare mansioni inferiori, mantenendo comunque il diritto al trattamento economico e normativo di provenienza.

Licenziamento di un lavoratore no vax

Il problema sorge nelle ipotesi di licenziamento del dipendente che rifiuta di vaccinarsi, non essendoci ancora sufficienti riferimenti legislativi né sentenze sul tema.

La normativa riconosce ad esempio il recesso per giustificato motivo oggettivo per una  sopravvenuta infermità permanente del lavoratore a svolgere la propria mansione.

In questo caso l’accertamento dell’inidoneità deve provenire dal medico competente o dalla Commissione medica istituita presso l’ASL.

La giurisprudenza ha specificato che, affinchè il licenziamento sia legittimo, vi siano i seguenti requisiti:

  • Stato di malattia tale da non permettere una prognosi definitiva;
  • Assenza di un interesse aziendale a sfruttare le prestazioni lavorative del dipendente;
  • Impossibilità di assegnare al lavoratore mansioni differenti (anche inferiori).

Una scappatoia è quella del licenziamento per giusta causa  per  condotta del dipendente tali da ledere il rapporto fiduciario con l’azienda ( che si prefigura qualora la mancata vaccinazione metta in pericolo dipendenti aziendali).

Il ruolo dei Sindacati

La dichiarazione di Landini, Segretario della CGL non lascia molto spazio di conciliazione.

Non si accetterà che la mancanza di certificato vaccinale sia alibi per licenziamenti.

Volendo tener conto della funzione sindacale, che è quella di tutela dei lavoratori anche dal punto di vista sanitario, c’è da chiedersi perchè la mancata vaccinazione e il conseguente rischio di contagio di una comunità lavoratrice aziendale non sia considerata una mancanza di sicurezza sanitaria.

Il contagio da Covid non  è considerato rischio sanitario dai rappresentanti sindacali? perchè proteggere chi, con il proprio rifiuto a vaccinarsi, mette a rischio la salute di altri lavoratori?

C’è da pensare che le sanzioni per i rischi arrecati ai lavoratori sui luoghi di lavoro sia auspicabili solo per i datori di lavoro e mai per i dipendenti. Una visione cieca e pericolosa.