Datore di lavoro: primo soccorso e prevenzione incendi

Il Datore di lavoro può assumere su di se e svolgere direttamente i compiti per la gestione delle emergenze, secondo quanto prevede la legge.

Ma in questo caso quali sono in realtà compiti e prescrizioni?

Dunque, come deve comportarsi il datore di lavoro nello svolgere direttamente i compiti legati alla gestione delle emergenze?  La circolare dell‘INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro)  specifica ciò che serve.

Datori di lavoro e gestione delle emergenze: l’articolo 20 del D.Lgs. 151/2015

L’art. 10 del D.Lgs 626/94 aveva già introdotto la possibilità da parte del Datore di Lavoro di assumere direttamente i compiti che riguardavano il Primo soccorso, Evacuazione, Prevenzione Incendi.

La prerogativa fu ripresa dall’art. 34 del D.Lgs 81/2008.

Il Decreto Legislativo 106/2009 (comma 1 / bis) aveva previsto lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti riguardanti la gestione delle emergenze e del Primo soccorso solo nei casi di aziende che avessero più di 5 lavoratori.

ART. 22 (Modifiche all’ articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All’ articolo 34 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46.»

La riforma decisiva è giunta con il D.Lgs . 151/2015 (articolo 20, comma 1, lettera g) che ha  abrogato il comma 1-bis, lasciando in essere l’obbligo di partecipazione ai corsi di formazione previsti per addetti antincendio e primo soccorso (comma 2-bis).

Il nuovo Decreto ha riportato in essere l’art. 34 del  del Testo Unico,  prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/2009 e consentendo che anche le le piccole aziende con più di 5 lavoratori, possano avere un datore di lavoro in possesso della formazione antincendio e primo soccorso.

Svolgimento diretto, del datore di lavoro, dei compiti di gestione delle emergenze

La  circolare precisa che:

“tale facoltà concessa al datore di lavoro (con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio – art. 31, co.6), non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi”

Il datore di lavoro ha comunque l’obbligo di:

  • designare i lavoratori incaricati ad attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro (in caso di pericolo grave e immediato), salvataggio, primo soccorso e gestione dell’emergenza (art. 18, comma 1, lettera b);
  • adottare le misure necessarie per la prevenzione incendi, l’evacuazione dei luoghi di lavoro e per i casi di pericolo grave e immediato.

Le misure devono essere adeguate all’attività, alle dimensioni dell’azienda e al numero di persone presenti (articolo 18, comma 1, lettera t).
In sostanza, come conclude la Circolare stessa, anche se il datore di lavoro può svolgere le attività elencate in precedenza, dovrà:

  •  avvalersi dei lavoratori incaricati per attuare le misure di emergenza,
  • dovrà designarli in modo che siano in numero adeguato alle dimensioni dell’azienda e ai rischi specifici presenti.

Sicurezza sul lavoro: addetti antincendio e primo soccorso

Antincendio e primo soccorso sono corsi obbligatori per tutte le attività che hanno almeno un dipendente o un collaboratore.

L’addetto antincendio è colui che si occupa di attuare le adeguate misure di sicurezza e prevenzione incendi e di gestire lo stato di emergenza legata al rischio incendio.

L’addetto al primo soccorso, attua tutte le azioni necessarie per affrontare una situazione di emergenza sul posto di lavoro (come arresti cardiaci o respiratori, traumi, shock, reazioni allergiche, ecc).

Non è una figura da confondere con colui che si occupa del Pronto soccorso.

Avrà l’obiettivo di intervenire in modo tempestivo e corretto per soccorrere la vittima, in attesa dell’arrivo del personale sanitario (senza improvvisare manovre errate, che rischiano anche di peggiorare la situazione).

Sei un datore di lavoro o un dipendente, e hai bisogno di un corso di formazione per te o per un tuo lavoratore?