DVR: ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

L’amianto è un minerale considerato incorruttibile e  molto impiegato, un tempo, in edilizia.

Sono ancora troppi gli edifici che presentano delle parti in amianto, vista la sua resistenza alle temperature,  all’azione degli agenti chimici e biologici e all’usura.

Tuttavia,  è stato scoperto essere estremamente nocivo per la salute umana, in particolare per i polmoni. Le fibre di amianto possono essere facilmente inalate e causare gravi problemi respiratori, come asbestosi, mesotelioma e cancro ai polmoni.

Dal 1992, sono state vietate:  estrazione, importazione ed esportazione, produzione e commercializzazione dell’ amianto e dei prodotti contenenti amianto.

Ci sono però delle mansioni che spingono i lavoratori a entrare in contatto con questo materiale:

  • rimozione
  • bonifica.

Il datore di lavoro deve garantire che vengano adottate misure per la riduzione del rischio amianto, come l’utilizzo di tecniche e attrezzature apposite per la rimozione, la corretta gestione dei rifiuti , e la messa in atto di procedure di sicurezza per prevenire l’esposizione ai lavoratori e all’ambiente circostante.

DVR del rischio amianto: obblighi del datore di lavoro

L’obbligo di proteggere i lavoratori dai rischi legati all’amianto è una responsabilità gravissima e deve essere affrontata con la massima serietà e attenzione. In caso di violazione delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere un DVR adeguato con ogni informazione e ogni misura di sicurezza.

Se ciò non avviene, il titolare dell’impresa rischia la pena dell’arresto da quattro a otto mesi.

Le disposizioni per la corretta valutazione del rischio amianto sono contenute nel CAPO III del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08).

Innanzitutto, il datore di lavoro, prima di intraprendere la1vori di demolizione o di manutenzione, deve adottare ogni misura necessaria per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’ amianto.

Deve prestare attenzione, particolarmente, alla presenza di polvere proveniente dall’ amianto e dai materiali contenenti amianto, per poter individuare la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

Dalla valutazione del rischio amianto  si possono verificare sono due casi:

1.Si possono individuare esposizioni sporadiche e di debole intensità, con valori entro i limiti.

In genere ciò avviene :

  •  in attività lavorative brevi e non continuative, in cui il lavoro viene effettuato
  • solo su materiali non friabili,
  • durante una rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice,
  • durante un incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato
  •  in occasione di una sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni per l’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

2) Si possono rilevare pericolose esposizioni a rischio amianto.4

In tal caso, prima di iniziare i lavori, il datore di lavoro deve presentare una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio, in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Questa notifica deve contenere

  • ubicazione del cantiere
  • tipi e quantitativi di amianto manipolato
  • attività e procedimenti applicati
  • numero di lavoratori interessati
  • data di inizio dei lavori e relativa durata
  • misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.

Altri obblighi sono:

  • l’adozione di adeguate misure di sicurezza
  • sorveglianza sanitaria
  • l’inserimento dei lavoratori più esposti a rischio amianto nel registro di esposizioni
  •  invio di una copia agli organi di vigilanza ed all’ISPESL

RIDURRE IL RISCHIO DELL’ESPOSIZIONE

La prima misura da adottare è quella di utilizzare il minor numero  di lavoratori possibile.

I lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie. Non le mascherine usa e getta ma adeguate alla concentrazione di amianto nell’aria.

Il calcolo della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, si ottiene dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione. Il risultato non deve essere  superiore ad un decimo del valore limite indicato nell’articolo 254 del D.Lgs 81/08.

I processi lavorativi devono essere strutturati in modo tale da evitare di produrre polveri di amianto.

Se questo non è possibile, adottare misure per  evitare emissione di polvere di amianto nell’aria.

Le altre disposizioni in materia interessano lo smaltimento del materiale.

L’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto vanno stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi. Essi devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in idonei imballaggi chiusi con un’etichettatura indicante che contengono amianto. I rifiuti devono essere trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.