DVR INADEGUATO: RISCHI E CONSEGUENZE

Un DVR inadeguato o incompleto equivale alla mancata redazione di esso.

Questo perché la mancata o incompleta elaborazione delle informazioni richieste può comportare conseguenze negative sia per l’ente che per l’individuo responsabile.

UN PICCOLO RIPASSO

Cos’è il DVR, è sufficiente ricordare i contenuti minimi del Documento di Valutazione dei Rischi, riassunti  in 5 punti:

  1. rappresenta la mappatura dei rischi presenti in un’azienda;
  2. può essere su carta o in formato elettronico;
  3. è un compito assegnato direttamente al datore di lavoro (che ovviamente può farsi aiutare da un professionista di fiducia, pur restandone il responsabile);
  4. deve contenere tutte le procedure necessarie per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione da realizzare in azienda e i ruoli di chi deve realizzarle;
  5. deve essere redatto con data certa.

LE CARENZE COMUNI NEL DVR

Tra i principali errori che emergono dalla giurisprudenza troviamo:

1. Mancanza di una valutazione completa e accurata dei rischi sul luogo di lavoro: spesso le imprese trascurano alcuni rischi o non li valutano in modo corretto, causando situazioni di pericolo per i lavoratori.

2. Assenza di misure preventive adeguate: le aziende non adottano misure preventive adeguate per evitare o ridurre i rischi individuati, mettendo a repentaglio la salute e la sicurezza dei dipendenti.

3. Superficialità nella redazione del documento di valutazione dei rischi: alcune imprese compilano in modo approssimativo il documento di valutazione dei rischi, trascurando dettagli e informazioni importanti.

4. Mancanza di formazione e informazione per i dipendenti: è fondamentale che i lavoratori siano informati e formati sui rischi presenti sul luogo di lavoro e sulle misure di prevenzione adottate, ma spesso ciò non avviene in modo adeguato.

5. Non adeguata individuazione dei soggetti responsabili della sicurezza sul luogo di lavoro: è importante che vengano individuati chiaramente i soggetti responsabili della sicurezza e della salute dei lavoratori, ma questo non sempre avviene in modo corretto.

6. Mancato aggiornamento del documento

CONSEGUENZE

Tutto questo ha conseguenze, che alcune pronunciazioni della Corte di Cassazione ben chiarisce.

“il documento per la valutazione dei rischi, presentava nel caso di specie numerose incongruenze e incompletezze (in un’impresa agricola dedita all’allevamento principalmente di ovini, ma anche di suini e bovini risultavano indicati soltanto dipendenti adibiti alla pulizia delle stalle, rispetto ai quali peraltro, non erano analizzati con completezza i relativi rischi; pure essendo analizzati i rischi per le attività di coltivazione, ossia aratura erpicatura, fertilizzazione dei terreni, falciatura e trinciatura, non era indicato alcun lavoratore addetto, sul posto era presente una voliera con pollame senza che l’attività di avicoltura fosse indicata, non erano analizzati i rischi legati all’uso di attrezzature meccaniche dell’attività di allevamento, pur presenti né risultavano indicate le mansioni specifiche dei dipendenti).”

Ed è la Corte a darne motivazione: “la giurisprudenza di questa corte che ha, in numerose occasioni, chiarito come non è solo l’assenza ma la incompletezza del documento in questione a concretizzare l’ipotesi di reato, giacché, ritenendo diversamente, tale redazione assumerebbe un significato solo formale.”(Cass. Pen., Sez.III, 27 luglio 2017 n.37412).

 

“è uno strumento duttile, che deve essere adeguato e attualizzato, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nell’azienda che sono potenzialmente suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni a rischio dei lavoratori.

Incombe sul datore di lavoro l’onere di provvedere, non solo ad individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, ai fini della redazione del suddetto documento, ma anche di provvedere al suo aggiornamento” (Sez. U., n.38343 del 24/04/2014, Rv.261109).”

“la formazione svolta in passato e la scelta dello strumento individuale di protezione era risultata perciò insufficiente, mentre sarebbe stato necessario – come ben evidenziato dalla Corte di merito – valutare il nuovo e maggiore rischio e considerare l’utilizzo di dispositivi di protezione con caratteristiche diverse, idonee a fronteggiare il mutamento e l’aumento di difficoltà del lavoro connessi al guasto del macchinario.” (Cass. Pen., Sez.IV, 31 gennaio 2017 n.4706)