Il medico competente è importante

Il medico competente, secondo quanto recita  l’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un sanitario con i titoli professionali e i requisiti citati  dall’articolo 38.

Art. 38. Titoli e requisiti del medico competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente e’ necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attivita’ di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attivita’ per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attivita’.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e’ altresi’ necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

Compiti del Medico competente

Specifichiamo  meglio  quali sono i compiti del Medico competente:

  • collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi
  • collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute dei lavoratori, effettua la sorveglianza sanitaria.
  • relaziona,  nelle riunioni periodiche, ai oggetti preposti alla sicurezza, su eventuali risultati di valutazioni in presenza di situazioni di rischio nell’ambiente di lavoro.
  • visita  i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per accertare la mancanza di rischi nei luoghi di lavoro
  • compila e custodisce le cartelle sanitarie dei lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, sotto personale responsabilità della del segreto professionale.

La sorveglianza sanitaria

Solo il medico competente può effettuare la sorveglianza sanitaria.  Ma cosa comprende la sorveglianza sanitaria?

  • effettuazione di visite mediche preventive. Sono necessarie per accertare che il lavoratore sia idoneo alle mansioni cui è destinato.
  • effettuazione di visite mediche periodiche.  Lo stato di salute dei lavoratori va monitorata per accertare che i requisiti di idoneità sanitari permangano, per lo svolgimento del lavoro assegnato.

 Il Medico competente e il Covid-19

Se nell’ordinario svolgimento dei suoi compiti a tutela dei lavoratori il Medico Competente era una figura importante della politica di sicurezza aziendale, con l’ emergenza pandemica dovuta alla diffusione del Covid-19 diventa centrale e irrinunciabile.

La Circolare del Ministero della salute n. 14915 del 29 aprile 2020 indica chiaramente come egli diventi un vero e proprio collaboratore del datore di lavoro nella gestione della fase di ripresa delle aziende.

Il medico competente va interpellato necessariamente per:

  • per individuare le strategie aziendali di prevenzione con l’indicazione delle possibili lacune
  • per agevolare l’attività di sorveglianza sanitaria
  • individuare prescrizioni e limitazioni, laddove occorra onde emettere valutazioni  in merito all’idoneità

Organizzazione e valutazione

Il lavoro a distanza è stata una delle soluzioni per la continuità lavorativa. Ma neppure questa nuova forma lavorativa  ha potuto prescindere dalla valutazione del medico competente, in particolare per le  implicazioni psico-fisiche dei lavoratori.

L’emergenza sanitaria ha, inoltre, dettato alcune priorità:

  • le visite indifferibili sono quelle preventive
  • in fase di pre-assunzione
  • su richiesta del lavoratore
  • per il cambio di mansione
  • dopo un’assenza dl lavoro dopo 60 giorni per malattia

Diversamente, possono essere differite (non annullate)

  • le visite periodiche,
  • le valutazioni sanitarie per interruzione del rapporto di lavoro
  • esami strumentali che possono esporre a contagio  e che non possono essere effettuati con adeguate protezioni.