Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga comunicata dall’INAIL

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità. (  INAIL)

Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga

Il 28 luglio 2021, l’INAIL comunica che il decreto Sostegni bis (articolo 6 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la continuità della sorveglianza sanitaria eccezionale.

Individuazione della fragilità

L’’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020  prevede, in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, rispetto al rischio di contagio,  che i datori di lavoro pubblici e privati assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio e inquadrabili come “fragili”.
Il concetto di fragilità è ritenuto tale

“in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.

Per i datori di lavoro che non hanno obbligo, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, di nomina di un medico competente,  la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Sorveglianza sanitaria eccezionale: Richiesta visita medica

sorveglianza sanitaria eccezionale

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso il servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”,  disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive. Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite:

 

 

– Spid;
– Inps;
– Carta nazionale dei servizi (Cns)
inviando il relativo modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali INAIL.
Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile QUI

Esito valutazione medica

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
Facendo attenta valutazione sulla condizione di fragilità del lavoratore,  il medico esprimerà il giudizio di idoneità.

All’occorrenza, sarà indicata l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore  in considerazione del rischio  da SARS-CoV-2.

Può essere espresso  un giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura con esenzione da IVA per il pagamento della prestazione effettuata, con un importo fisso pari a euro 50,85.