Confermata la patente a punti

L’obbligo di patente scatta dal 1° ottobre 2024. Ma come funziona il sistema di crediti per le imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili?

Questo il testo:

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19

Capo VIII

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Art. 29

Disposizioni in materia di prevenzione

e contrasto del lavoro irregolare

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19. Al fine di rafforzare l’attivita’ di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 27 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). – 1. A far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). La patente e’ rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

d) possesso del documento unico di regolarita’ contributiva in corso di validita’ (DURC);

e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

f) possesso del Documento Unico di Regolarita’ Fiscale (DURF).

Come funziona la patente a punti

La patente sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro 

La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti e consente a imprese e lavoratori autonomi autorizzati,  di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) in possesso di almeno 15 crediti.

Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’art. 19 del dl 36/2022(Decreto PNRR2)

Perdita dei crediti

Così come per la patente di guida, anche questa può subire decurtazioni di punti.

  1. accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: 10 crediti;
    (mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione; mancata formazione ed addestramento; mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto; mancanza di protezioni verso il vuoto; mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno; lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale); omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto;)
  2. accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: 7 crediti
  3. provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti;

Se è riconosciuta la responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

  1. la morte: 20 crediti;
  2. un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
  3. un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.

Nei casi di infortuni che hanno causato la morte o un’inabilità permanente al lavoro, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a 12 mesi.

Reintegro dei crediti

I crediti  possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti, dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7

. Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti, a condizione che venga trasmessa copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

I crediti riacquistati non possono essere complessivamente più di 15.

Non esiste legge senza eccezione

Infine, come specificato al comma 11, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA.

interruttore magnetotermico
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