Il preposto: le nuove responsabilità

 

La figura del preposto risulta essere tra le principali novità introdotte dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215,,  si evidenziano:

1. Definizione chiara dei compiti del Preposto: la legge precisa che il Preposto ha il compito di coordinare, vigilare, monitorare e promuovere l’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro all’interno dell’azienda.

2. Maggiori responsabilità del Preposto: la normativa prevede che il Preposto debba fornire informazioni e istruzioni ai lavoratori in merito alla salute e sicurezza sul lavoro, segnalare eventuali situazioni di pericolo e promuovere comportamenti sicuri sul posto di lavoro.

3. Formazione obbligatoria: il Preposto è tenuto a frequentare corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di acquisire le competenze necessarie per svolgere correttamente il proprio ruolo.

4. Sanzioni in caso di inosservanza: nel caso in cui il Preposto non adempia correttamente ai propri compiti, è prevista l’applicazione di sanzioni pecuniarie e, in casi gravi, la responsabilità penale del Preposto stesso.

In sintesi, la figura del Preposto riveste un ruolo fondamentale all’interno dell’organizzazione aziendale per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. È importante che il Preposto sia consapevole delle proprie responsabilità e abbia le competenze necessarie per svolgere efficacemente il proprio ruolo.

Chi è il preposto?

In sostanza è la persona che, per competenze e per esperienza, vigila e supervisiona l’attività lavorativa per conto del Datore di Lavoro.

Ha lo scopo di assicurarsi che le misure di sicurezza vengano applicate in modo corretto. Generalmente ricoprono il ruolo di preposto:

  • Capo Cantiere;
  • Capo Reparto;
  • Capo Squadra;
  • Capo Turno;
  • Capo Linea;
  • Direttore di produzione;
  • Capo Ufficio.

Oneri

Gli oneri del proposto sono:

  1. Frequentare appositi corsi di formazione come Preposto;
  2. Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
  3. Segnalare senza ingiustificato ritardo eventuali malfunzionamenti delle attrezzature di lavoro e dei DPI, oltre ad ogni altra condizione di pericolo lavorativo;
  4. Intervenire, in caso di rilevazione di un comportamento non consono, per modificarlo e fornire indicazioni necessarie a garantire la sicurezza delle azioni svolte. Nel caso in cui il comportamento non consono persista il proposto deve interrompere l’attività del lavoratore ed informare i superiori diretti;
  5. Richiedere l’osservanza delle procedure di emergenza, unitamente alla squadra di emergenza, in caso di pericolo grave ed immediato al fine di gestire l’esodo dalla zona pericolosa;
  6. Verificare che solamente i lavoratori adeguatamente istruiti accedano a zone che espongono ad un rischio grave e specifico;
  7. Informare tempestivamente i lavoratori esposti ad un rischio o pericolo grave circa lo stesso, fornendo disposizioni in materia di protezione;
  8. Astenersi dal richiedere ai lavoratori la ripresa dell’attività in una situazione di pericolo grave ed immediato;
  9. Interrompere temporaneamente l’attività in caso di pericolo grave ed immediato e segnalare tempestivamente le non conformità rilevate;

La nomina

Per rendere effettiva l’individuazione della figura, è necessaria la predisposizione di una nomina scritta in cui il Datore di Lavoro riporta:

  • L’anagrafica del preposto;
  • I compiti che deve svolgere per l’espletamento delle sue funzioni;
  • La data di nomina;
  • La firma del Datore di Lavoro e del preposto incaricato.

In alcuni casi, sul posto di lavoro, non è presente un preposto “nominato”; in tal caso è possibile individuare un lavoratore che svolga le sue funzioni.

L’articolo 299 del D. Lgs 81/2008, infatti, prevede il riconoscimento del cosiddetto preposto “di fatto”, ovvero un lavoratore che, anche senza nomina formale da parte del Datore di Lavoro, svolge il compito di vigilanza e sovraintende all’attività lavorativa.

Questa figura ha l’obbligo giuridico di ottemperare tutti gli obblighi previsti per il Preposto incaricato e, in caso di violazione del D. Lgs 81/2008 o in caso di infortunio, è considerato responsabile nei casi previsti dalla legge.