Aggiornare il DVR è obbligatorio

Decreti e Direttive recenti hanno reso necessario l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi per tutte le aziende e attività che operano in presenza.

Aggiornare il DVR: rischio biologico

Il Covid-19 è a tutti gli effetti un  rischio biologico classificato che il datore di lavoro deve tenere sotto controllo per assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

E’ quanto previsto dal decreto Ristori bis.  L’applicazione della norma si estende ad ogni Datore di lavoro soggetti all’obbligo della redazione del DVR.

Partendo  dall’applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione contenente le misure previste per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (in vigore da Marzo 2020 e integrato nel mese di Aprile), si è giunti, ovviamente, alla necessità di aggiornamento del documento di valutazione.

DL e Direttive UE

Il DL 125/2020 ha inserito il Covid-19 nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie gravi in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori (Allegato XLVI del DL 81/2008 gruppo 3).
La Direttiva UE 2020/739 ha agito sulla stessa direttiva.

Le norme hanno stabilito che il  Datore di lavoro deve valutare tutti i rischi associati all’attività lavorativa (come previsto dagli Artt. 17 e 28 del D.LGS 81/2008 e Art. 28 c 1 lett a).
In linea con queste direttive  il Datore di lavoro deve considerare se il lavoratore ha rapporti con clienti, fornitori e/o altri lavoratori presenti nell’ambiente lavorativo perché in tal caso corre un rischio di interazione con soggetti potenzialmente infetti.

Come conseguenza immediata è:

il rischio di esposizione al SARS-CoV-2 è da inserire in ogni DVR nella valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici (Titolo X, art. 271).

Sarà dunque obbligatorio:

  • allegare le misure anti-contagio e le prescrizioni impartite al personale, in attuazione del Protocollo Governo/Parti sociali del 24 aprile 2020
  • data certa al DVR e tutti i documenti sulla sicurezza, attraverso la firma dell’intero organigramma di Prevenzione e Protezione: Datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico del lavoro.

Il medico competente  si renderà disponibile per supportare eventuali problematiche di lavoratori e soggetti fragili che operano nel contesto lavorativo.

Ove le figure sopra citate non fossero presenti,  si potrà utilizzare la PEC e/o altro metodo legalmente riconosciuto per attestare la data certa e così il rispetto delle procedure previste.

In queste ultime settimane, ci stiamo preoccupando  occupando di stendere il DVR per tutte le aziende che si affidano alla nostra esperienza e di gestire le pratiche necessarie in ambito di sicurezza sanitaria sul luogo di lavoro.