La responsabilità della società nella normativa antinfortunistica

La responsabilità dell’ente per la violazione delle norme di sicurezza sul lavoro non è più tale: le società non pagano per un infortunio sul lavoro se questo è il risultato di una sottovalutazione del rischio, ma il Datore di lavoro sì.

E’ quanto stabilito da una sentenza della Cassazione negli ultimi giorni.

La responsabilità della società: sentenza della Cassazione

La sentenza 22256/2021 della Corte di Cassazione Penale 4 Sez., 8 giugno 2021, esclude la responsabilità della società in caso di infortunio sul lavoro, qualora non vi sia il requisito di “interesse” da parte della società stessa.

cit.

la responsabilità della societàIn tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, costituiscono principi pacifici nella giurisprudenza quelli secondo cui: – i concetti di interesse e vantaggio, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all’evento; – tali criteri di imputazione oggettiva sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito; – ricorre il requisito dell’interesse qualora l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto o della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso. Inoltre, sempre in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica è stato precisato che il “risparmio” in favore dell’impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione, tant’è vero che il vantaggio è stato ravvisato anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione. Quanto, poi, alla consistenza del vantaggio, deve certamente trattarsi di importo non irrisorio, il cui concreto apprezzamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, che resta insindacabile ove congruamente ed adeguatamente motivata. Tali criteri di imputazione della responsabilità valgono anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta a un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente. In altri termini laddove non vi sia la prova – desumibile anche dalla sistematica sottovalutazione dei rischi – che l’omessa adozione delle cautele sia il frutto di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa, (cioè di una specifica politica aziendale volta alla massimazione del profitto con un contenimento dei costi in materia di sicurezza, a scapito della tutela della vita e della salute dei lavoratori), e risulti, invece, l’occasionalità della violazione delle norme antinfortunistiche, dovendosi escludere il requisito dell’interesse, deve essere rigorosamente provato quello del vantaggio, che può alternativamente consistere in un apprezzabile risparmio di spesa o in un, sempre apprezzabile, aumento della produttività, e la motivazione della sentenza che riconosca tale vantaggio deve dare adeguatamente conto delle prove, anche per presunzioni, dalle quali lo ha desunto.(ambientediritto.it)

La responsabilità della società: il datore di lavoro

Il discorso è diverso per il datore di lavoro (amministratore unico etc). La sua responsabilità è, per la Corte di Cassazione comunque dimostrata e dimostrabile perchè, in ogni caso aveva avrebbe agito in difformità alla norma.

Norma che impone al suddetto di vegliare comunque anche sulle improvvide e contingenti scelte del lavoratore.

La sua responsabilità consiste nel prevedere atti e soluzioni  che non limitino il rischio, bensì lo eliminano dai luoghi di lavoro.

La previsione deve spingersi anche a considerare la negligenza del momento da parte del lavoratore.

Nel caso specifico cui la sentenza si riferisce, la materia trattata era quella della mobilità di veicoli nei luoghi di lavoro, ma ovviamente per estensione è applicabile ad ogni evento verificabile.

Qui la sentenza.