Il coordinatore in fase di esecuzione e la verifica sul campo

La verifica sul campo da parte dei coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione è ribadita autorevolmente . dalla Cassazione.

Con sentenza  n° 13471del 12 aprile 2021 la 3 sez. penale della Corte di Cassazione ha ribadito che la mancata verifica da parte CSE del   controllo delle disposizioni del Piano di sicurezza, è reato.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

“soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato”.

E’ questa la definizione che si trova nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, chiarendone la centralità  sui cantieri temporali o mobili.

Il CSE non è stata ideata come figura  puramente ideale di professionista: è l’estensione pratica di chi redige un Piano di sicurezza in un cantiere mobile.

A lui spetta la verifica della rispondenza delle misure reali a quelle previste per la sicurezza dei lavoratori in cantiere.Sempre a lui spetta la verifica del reale coordinamento delle varie imprese presenti sulla stessa commessa.

Egli agisce, perciò, durante la realizzazione dell’opera.

Va distinto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), anche se i due ruoli possono comunque essere ricoperti anche dalla stessa persona.

Quando serve e chi lo nomina

 

COORDINATORE

Innanzitutto, è bene individuare  la differenza tra CSP e CSE:

  • coordinatore per la progettazione (CSP): redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e predispone il fascicolo contenente le informazioni  per la prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;
  • coordinatore per l’esecuzione (CSE): verifica il corretto svolgimento dei lavori, sulla base di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Le due figure possono essere rappresentate da due professionisti diversi, oppure dalla stessa persona. E’ fondamentale ricordare che il CSE NON E’ una figura  interna alle imprese esecutrici: è u nominata dal committente o dal responsabile dei lavori.

Quando serve il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione?

La nomina ddel CSE secondo quanto stabilito per legge (art. 90 del D.Lgs. 81/08), è obbligatoria:

  • nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non in contemporanea;
  • nei cantieri in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica azienda, l’esecuzione dei lavori, o di parte di essi, venga affidata a una o più imprese.

Se in possesso dei requisiti previsti, anche il committente o il responsabile dei lavori possono ricoprire il ruolo di CSE.

Compiti del coordinatore in fase di esecuzione

Gli obblighi del CSE sono disciplinati all’articolo 92 del D.Lgs. 81/08.

  • verificare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni  contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), oltre alla corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) ,  assicurandone la coerenza con il PSC
  • adeguare il PSC e il fascicolo,in base  all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche
  • verificare che le imprese esecutrici adeguino i  rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività
  • verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali
  • segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze agli articoli 94, 95, 96 e alle prescrizioni del PSC, e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
  • Nel caso il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alle eventuali  segnalazioni,  il CSE dà comunicazione dell’inadempienza all’ASL e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti
  • sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti

I requisiti

  • Laurea magistrale nelle classi LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74;
  • Laurea specialistica nelle classi 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S + attestazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa rilasciata da datori di lavoro o committenti;
  • Laurea nelle classi L7, L8, L9, L17, L 23, di cui al decreto ministeriale del 16 marzo 2007;
  • Laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4 + attestazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 2 anni, rilasciato da datori di lavoro o committenti;
  • Diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico + attestazione dell’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni;

In aggiunta, il possesso dell’attestato di frequenza, con verifica di apprendimento finale, a un corso di formazione specifico in materia di sicurezza (secondo quanto previsto all’allegato XIV del Testo Unico).

La sentenza della Cassazione

Da quanto detto sembra che le responsabilità del CSE siano abbastanza chiare e precise. Allora perchè è servita la sentenza della Cassazione per dare maggiore forza ad un assunto già legiferato?

Perchè si è assistito negli anni a  comportamenti paradossali, quali quelli di un CSE che non si presenta in cantiere ritenendolo del tutto superfluo.

L?incarico conferito al professionista era considerato, molte volte, come un regalo da ritirare senza alcuno sforzo o corrispettivo professionale.

Insomma, “se ti voglio fare un piacere e farti guadagnare un pò di soldi facili, ti nomino CSE”.

Avere l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione comporta responsabilità grandi e se serve una sentenza della Cassazione per ricordarlo ogni tanto, ben venga.