Tra le misure dedicate alle agevolazioni per le imprese nel Decreto Sostegni bis, il capitolo della formazione ha ottenuto grande attenzione.
E’ da segnalare senza dubbio la misura contenuta nell’art. 48 bis:
– 2. Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing , sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
– 3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
– 4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
– 5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto».
Formazione: l’art. 48 nella pratica
Investire nella Formazione è sempre stato un buon affare. La misura di agevolazione contenuta nell’art. 48 del Decreto sostegni-bis ne è un’ulteriore riprova.
Lo Stato sostiene le Imprese che investono nella formazione di alto livello dei propri dipendenti.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute a tal proposito, fino ad un massimo di 30.000 euro.
Il credito così concesso può essere calcolato a credito direttamente sul modello F24.
Non esiste discriminante sulla grandezza o sulla categoria dell’impresa che decida di servirsi della misura. L’unica limitazione è quella temporale: il periodo da prendere in esame è quello successivo a quello in atto al 31/12/2020.
Formazione: quali sono i corsi interessati
L’agevolazione fiscale riguarda corsi di
specializzazione e perfezionamento nell’ambito delle nuove tecnologie, di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero.
il credito è riconosciuto per
- sviluppo di nuove tecnologie
- approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0
- sistemi di visualizzazione
- robotica avanzata e cobot
- manifattura additiva
- IOT e integrazione digitale dei processi aziendali.
Art. 60: un’opportunità per i giovani
Ma non solo formazione per i dipendenti di alto livello: l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e della produzione, dietro adeguata formazione, è agevolato dall’art. 60 bis.
Le imprese che sostengono l’ingresso dei giovani nel settore produttivo, si vedranno riconosciuto dallo Stato un credito d’imposta, a compensazione, fino ad un massimo di 100.000 euro, nella misura di:
- 100% delle spese sostenute, se si tratta di piccole e micro imprese;
- 90% delle spese sostenute, se si tratta di medie imprese;
- 80% per le grandi imprese.
Qui la Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021, n. 176