Credito d’imposta per la Formazione

Tra le misure dedicate alle agevolazioni per le imprese nel  Decreto Sostegni bis, il capitolo della formazione ha ottenuto grande attenzione.

E’ da segnalare senza dubbio la misura contenuta nell’art. 48 bis:

art. 48
— 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 25 per cento (25%), nel limite massimo complessivo delle risorse di cui al comma 5.

– 2. Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing , sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

– 3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

– 4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.

– 5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto».

Formazione: l’art. 48 nella pratica

Investire nella Formazione è sempre stato un buon affare. La misura di agevolazione contenuta nell’art. 48 del Decreto sostegni-bis ne è un’ulteriore riprova.

Lo Stato  sostiene le Imprese che investono nella formazione di alto livello dei propri dipendenti.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute a tal proposito, fino ad un massimo di 30.000 euro.

Il credito così concesso può essere calcolato a credito direttamente sul modello F24.

Non esiste discriminante sulla grandezza o sulla categoria dell’impresa che decida di servirsi della misura. L’unica limitazione è quella temporale: il periodo da prendere in esame è quello successivo a quello in atto al 31/12/2020.

Formazione: quali sono i corsi interessati

L’agevolazione fiscale riguarda corsi di

specializzazione e perfezionamento nell’ambito delle nuove tecnologie, di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero.

il credito è riconosciuto per

  •  sviluppo di nuove tecnologie
  • approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0
  • sistemi di visualizzazione
  • robotica avanzata e cobot
  • manifattura additiva
  • IOT e integrazione digitale dei processi aziendali.

Art. 60: un’opportunità per i giovani

Ma non solo formazione per i dipendenti di alto livello: l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e della produzione, dietro adeguata formazione, è agevolato dall’art. 60 bis.

«Art. 60 -bis (Modifica del comma 536 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)
— 1. Il comma 536 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente: “536. Per sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all’80 per cento per le grandi imprese dell’importo delle donazioni effettuate fino all’importo massimo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le disposizioni per l’attuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539, anche al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 539”.

Le imprese che sostengono  l’ingresso dei giovani nel settore produttivo, si vedranno riconosciuto dallo Stato un  credito d’imposta, a compensazione, fino ad un massimo di 100.000 euro,  nella misura di:

  • 100% delle spese sostenute, se si tratta di piccole e micro imprese;
  • 90% delle spese sostenute, se si tratta di medie imprese;
  • 80% per le grandi imprese.

Qui la Gazzetta Ufficiale  Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021, n. 176