Prevenzione e sicurezza: le novità del 2022

Il 2021 si chiude con alcune importanti novità in materia di prevenzione infortuni con la pubblicazione il 20 dicembre in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo n. 146/2021 – (c.d. decreto fiscale), coordinato con la legge di conversione n. 215/2021 – attraverso il quale il legislatore nazionale ha modificato il Testo Unico Sicurezza.

Modifiche all’art. 13 T.U

– L’ampiamento delle competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nelle attività di vigilanza, assieme alle ASL. L’INL, infatti, era dapprima relegato ad attività di vigilanza circoscritte ad alcuni ambiti. Inoltre sono state rafforzate le competenze dell’Ispettorato in materia di coordinamento a livello provinciale. Per far fronte a tali novità, è stato autorizzato l’ampliamento dell’organico dell’INL e dell’Arma dei Carabinieri;
– L’inasprimento delle condizioni per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale. Più in particolare, il provvedimento può essere adottato al riscontro del 10% (non più del 20%) del personale irregolare presente sul luogo di lavoro, anche se qualificato come (falso) lavoro autonomo occasionale. Inoltre, non è più necessaria la recidiva: basterà l’accertamento di gravi violazioni prevenzionistiche, il cui ambito è stato ampliato in sede di conversione. La ripresa dell’attività produttiva potrà avvenire al ripristino delle condizioni imposte dalla legge e ad avvenuto pagamento di una sanzione, che sarà raddoppiata nel caso di recidiva. Le eventuali ulteriori sanzioni (amministrative, civili e penali) si cumulano al provvedimento.

Prevenzione e sicurezza: comunicazione e formazione

– L’introduzione di obblighi di comunicazione da parte degli organismi paritetici all’INL e all’INAIL. Tali informazioni (sulle imprese aderenti, sugli RLST, sulle asseverazioni, ecc.) saranno utilizzate per individuare le priorità di programmazione dell’attività di vigilanza e le condizioni di premialità del regime assicurativo Inail;

– La messa a regime del “Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro” (SINP), che da tempo attende la piena operatività. Il SINP, infatti, è lo strumento individuato per la programmazione, la pianificazione e la valutazione delle attività di prevenzione e di vigilanza. Le autorità di vigilanza e l’INAIL ricopriranno un ruolo determinante nell’implementazione e nella gestione del sistema, attraverso cui emergeranno le sanzioni irrogate, le aziende assicurate e gli infortuni/malattie professionali denunciati.

– Il chiarimento dei compiti dei “preposti”, i quali devono essere nominati per effettuare l’attività di vigilanza. Inoltre, i contratti collettivi possono stabilire gli emolumenti che spettano ai preposti per le suddette attività e tali soggetti non possono subire azioni ritorsive per lo svolgimento dei propri compiti. L’art. 19 del Testo Unico Sicurezza, inoltre, prescrive che il preposto ha il compito di sovrintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali da parte dei lavoratori, correggendo i loro comportamenti o interrompendo la loro attività in caso di mancata conformità. In extremis, il preposto può addirittura interrompere l’intera attività in caso di gravi pericoli. Infine, nelle circostanze di appalto/subappalto, gli appaltatori/subappaltatori indicano al committente il soggetto individuato come preposto;

– La razionalizzazione e le modifiche in materia di formazione obbligatoria. Entro il 30 giugno 2022, Il Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare un nuovo accordo che accorpi gli accordi precedenti in materia, con il mandato di disciplinare, tra le altre cose, la (inedita) formazione obbligatoria del datore di lavoro.
Infine, ulteriori modifiche hanno riguardato l’addestramento, gli organismi paritetici, i DPI, la notifica preliminare e i Comitati regionali di coordinamento.
Si tratta di un intervento legislativo di particolare valore in materia prevenzionistica, a fronte delle esigue novità introdotte dal legislatore durante i tredici anni di vigenza del Testo Unico Sicurezza.

Fonte: ANMIL